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Il comma 24 dell'art. 1 della suddetta Legge così recita: "Nelle more della definizione degli standard professionali e formativi della guida turistica nazionale, sono sospese le disposizioni contenute nella Legge regionale 18 dicembre 2006 n. 20 (Riordino delle professioni turistichedi accompagnamento e dei servizi) riferite alla professione di guida turistica di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) della medesima legge".
La Legge Regionale 23/2017 è stata pubblicata sul BURAS n. 56 del 5 dicembre, disponibile al seguente link: http://buras.regione.sardegna.it/custom/fronted/bullettins.xhtml.
Pertanto, le pratiche presentate al SUAPE a decorrere dal 05/12/2017 non potranno essere accolte.
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Altre novità del 2017:
A partire dal 13 marzo 2017 entra in vigore il capo della legge n° 24/2016 “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi” secondo il quale il procedimento di iscrizione delle professioni turistiche deve essere avviato presso lo sportello SUAPE facente capo al comune di residenza del richiedente.
Le domande dovranno essere presentate utilizzando la nuova modulistica disponibile presso detti uffici. Le Segreterie dei Registri provinciali, a far data dal 13 marzo 2017, non possono più accettare domande di iscrizione ai registri regionali delle professioni turistiche presentate in formato cartaceo.
La Legge regionale 24/2016 introduce altre novità in materia di professioni turistiche:
L'articolo 55 comma 1 modifica l'articolo 6 comma 10 della Legge regionale 20/2006, abrogando l'obbligo di rinnovo periodico per le Guide turistiche, le Guide ambientali escursionistiche e per Guide turistico-sportive. La Segreteria dei Registri, al fine di accertare la permanenza dell'idoneità psicofisica all'esercizio della professione, può richiedere l'esibizione del relativo certificato in corso di validità. La mancata esibizione del certificato equivale all'esercizio abusivo della professione.
Sempre l'articolo 55, al comma 2, inserisce un comma 4 bis nell'articolo 5 della Legge regionale 9/1999 e prevede che le Organizzazioni didattiche, per le Attività subacquee in possesso di valido titolo abilitativo d'esercizio conseguito in qualsiasi regione d'Italia o riconosciuto, possono operare sul territorio regionale senza necessità di espletare ulteriori adempimenti amministrativi comunque denominati, fatti salvi quelli previsti dai regolamenti delle aree marine protette e dei parchi regionali.
Le presenti disposizioni si applicano alle istanze pervenute successivamente all'entrata in vigore della Legge Regionale 24/2016.