Regolamenti

Indennizzo dei danni causati dalla Fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e alle opere pertinenti ai terreni coltivati o utilizzati a pascolo.

La Provincia di Carbonia Iglesias opera, secondo quanto previsto dall’articolo 59 della Legge Regionale numero 23 del 29 luglio 1998 e dal Decreto dell'Assessore alla Difesa Ambiente numero 25/V del 27 agosto 2003, per l’accertamento la stima e l’indennizzo dei danni causati dalla Fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e alle opere pertinenti ai terreni coltivati o utilizzati a pascolo.
Sono interessati al procedimento i conduttori a qualsiasi titolo di fondi rustici in attualità di coltivazione o di allevamenti nei quali si sia verificato un danno ad opera di fauna selvatica.
Il conduttore del fondo deve presentare la richiesta entro il terzo giorno non festivo successivo alla rilevazione del danno completa degli allegati di seguito elencati:

  • DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE (modello IDFS_AGR)
  1. Fotocopia planimetria catastale del terreno comprendente la coltura danneggiata dalla Fauna selvatica, con l’indicazione precisa della zona dove sono stati riscontrati i danni dichiarati in domanda.
  2. Fotocopia di documento di riconoscimento e del codice fiscale
  3. Copia stralcio cartografia 1:25000 con individuazione dei terreni interessati.
  4. Documentazione fotografica attestante il danno (opzionale).
  • DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE (modello IDFS_ZOO)
  1. Rilevazione veterinaria dell’ASL competente per territorio dal quale risulti in modo inequivocabile la causa del danno.
  2. Verbale di accertamento redatto dalla Stazione Forestale e di V.A. competente per territorio che attesti la presenza della specie causa dei danni.
  3. Fotocopia planimetria catastale dei terreni in cui insistono i capi con indicazione della zona dove sono stati riscontrati i danni
  4. Copia del registro di di stalla.
  5. Fotocopia di documento di riconoscimento e del codice fiscale
  6. Eventuale certificazione attestante l'iscrizione albero genealogico capi abbattuti/danneggiati
  7. Copia stralcio cartografia 1:25000 formato con individuazione dei terreni in cui  avvenuta la predazione.
  8. Documentazione fotografica attestante il danno (opzionale).

 
L’indennizzo è stimato in riferimento ai valori fissati dai mercuriali provinciali adottati dalle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, al netto delle diminuite o mancate spese.

In caso di danni verificatisi nel periodo iniziale della coltura, e nel caso di danni alle opere l’indennizzo  è stimato in ragione della somma delle spese necessarie al ripristino.

Nel caso di danni alle produzioni zootecniche nell'eventualità di ferimento dell’animale che non comporti l'abbattimento del capo, è corrisposto un indennizzo a compensazione della riduzione di valore e per rifondere le spese di cura documentate sostenute in conseguenza del danneggiamento, su attestazione del servizio veterinario della Azienda sanitaria locale competente per territorio.
L’indennizzo stimato potrà essere ridotto proporzionalmente se il totale annuale degli indennizzi supera le disponibilità finanziarie attribuite dalla Regione Autonoma della Sardegna per tale procedimento.

Sono esclusi dall’indennizzo:

  1. i danni accertati inferiori a € 100,00 (euro cento/00).
  2. i danni ove siano accertate l’assenza di rapporto di causalità o la sussistenza di atteggiamenti di negligenza pertinente a carico del danneggiato.
  3. i danni che si verificano nei fondi chiusi di cui alla lettera s) art. 61 della L.R. n° 23 del 29.07.1998.
  4. I danni che si verificano nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agrituristico-venatorie, e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi
  5. i danni al bestiame verificatisi in luoghi o in periodi in cui sia vigente il divieto di pascolo.
  6. i danni oggetto di altre provvidenze.

 

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