Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per le linee di trattamento dei fanghi connessi ad impianti di depurazione delle acque reflue
Con legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, recante Conferimento di funzioni e compiti agli Enti localisono state assegnate alle Amministrazioni provinciali le competenze in tema di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.
Ai sensi dell’art. 272, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria.
Il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 gennaio 2014 ha modificato la parte I dell'allegato IV, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introducendo la lettera «p-bis) “Linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m³/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico ed in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti»; pertanto gli stabilimenti con potenzialità e di volume superiori o uguali a quelle su indicate devono richiedere l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
L'Amministrazione provinciale con determinazione n. 158 del 28.05.2015 ha provveduto a disciplinare in via generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272, comma 2 del d.lgs. 152/2006, le linee di trattamento dei fanghi connessi ad impianti di depurazione delle acque reflue, con potenzialità uguale o superiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e/o uguale o superiore a 10 m³/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico.
Documentazione da allegare:
- schema di domanda di adesione - Allegato A;
- schema della caratteristiche tecniche - Allegato A1;
- tabella dei parametri di esercizio - Allegato A2;
- quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera - Allegato C.
- art. 272, comma 2 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.