Regolamenti

Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera derivanti da stabilimenti ai sensi dell'art. 272 comma 2 e dell'art. 281 comma 3 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera derivanti da stabilimenti per la produzione di calcestruzzo preconfezionato, produzione di conglomerati bituminosi, frantumazione di inerti, attività di cava, produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, ai sensi dell'art. 272 comma 2 e dell'art. 281 comma 3 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 

Con legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, recante Conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali sono state assegnate alle Amministrazioni provinciali le competenze in tema di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera.
Ai sensi dell’art. 272, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria.
Le attività di produzione di calcestruzzo preconfezionato, di conglomerati bituminosi e di frantumazione inerti erano state già disciplinate in via generale, prima, dall’Amministrazione regionale con determinazione n. 1180/II del 23 maggio 2002 ai sensi del d.p.c.m. 21 luglio 1989 e, dopo, dall'Amministrazione provinciale con determinazione n. 40 del 19.02.2010 – integrata e modificata con determinazione n. 50 del 10.03.2011 –, recante Autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di produzione di calcestruzzo preconfezionato, di conglomerati bituminosi e di frantumazione inerti, e, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 128/10, con determinazione n. 65 del 22.03.2011.
Il Comitato di Coordinamento in materia di inquinamento atmosferico, nella seduta del 26.11.2014, ha stabilito, tra l’altro, che le Province provvedano a modificare l’Autorizzazione di Carattere Generale di cui sopra, estendendola alle cave escludendo il limite emissivo precedentemente indicato per le emissioni diffuse di 10 mg/mc e relativi autocontrolli annuali.
L'Amministrazione provinciale con determinazione n. 157 del 28.05.2015 ha provveduto a disciplinare in via generale le attività che producono emissioni in atmosfera e derivanti da stabilimenti per la produzione di calcestruzzo preconfezionato, produzione di conglomerati bituminosi, frantumazione di inerti, attività di cava, produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti.

La domanda di adesione all’autorizzazione a carattere generale, per gli impianti o le attività di cui in oggetto, deve essere indirizzata al SUAP competente per territorio, corredata dalla documentazione indicata nei relativi allegati.

Documentazione da allegare:

  1. Allegato 1) Schema della Domanda di adesione all’Autorizzazione a Carattere Generale;
  2. Allegato 2) Schema Relazione Tecnica per gli stabilimenti ed impianti.
Normativa di riferimento:
  • art. 272, comma 2 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
  • art. 1, commi 16 ÷ 32 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3.
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